RISOLTO IL PROBLEMA DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA “JURE SANGUINIS”

Roma - La segreteria dei deputati Marco Fedi e Gino Bucchino parlamentari in forza alla maggioranza di Governo, eletti sulla Circoscrizione Estero, ripartizione il primo Oceania e il secondo America Settentrionale, comunica che, con Circolare n. 32 del 13 giugno 2007, il Ministero dell'Interno, dando seguito ad un ordine del giorno accolto dal Governo nella seduta del 16 maggio, ha stabilito che la ricevuta della dichiarazione di presenza, che ha sostituito il permesso di soggiorno, costituisce titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro i quali intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis" in relazione a quanto disposto con la circolare del Ministero dell'Interno n. 29/2002.

La soppressione del permesso di soggiorno per visite, affari, turismo e studio non pregiudicherà quindi la possibilità dei discendenti di cittadini italiani di avviare in Italia, come previsto dalla precedente normativa, la procedura per il riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis", così come disposto dalla circolare n. 29/2002 del Ministero dell'Interno.

Come si ricorderà la Legge n. 68 del 28 maggio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2007, recante "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio", all'art. 1 prevede che per soggiorni inferiori a tre mesi non è più richiesto agli stranieri il permesso di soggiorno ma è invece necessaria una dichiarazione di presenza.

Gli stranieri che non provengono da Paesi dall'area di Shengen formulano tale dichiarazione di presenza all'Autorità di frontiera al momento dell'ingresso; mentre gli stranieri che provengono dall'area di Shengen dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dall'ingresso.

Quindi dal 2 giugno 2007 non è più richiesto agli stranieri che entrano in Italia il permesso di soggiorno se si intende rimanere al massimo tre mesi per visite, affari, turismo e studio. Ciò ovviamente non significa che si possono varcare liberamente le frontiere dell'Italia: rimane comunque indispensabile un visto di ingresso (a meno che l'Italia non abbia stipulato accordi bilaterali con il Paese di origine dello straniero).